Comunicato a firma dell’Avv. Rosanna Mangiapane sulle azioni legali già promosse da ODS e successive azioni da intraprendere

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio in data 23 maggio 2016, iscritto al n. 6969-2016 R.G., nell’interesse di n. 213 docenti assunti a tempo indeterminato nella fase B ovvero C del piano straordinario delle assunzioni (art. 1, commi 95-104, L. n. 107/2015), essendo stati selezionati dalle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) con decorrenza giuridica dal’1 settembre 2015, è stata impugnata, ai fini dell’annullamento, l’Ordinanza ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016 con la quale sono state dettate, per l’anno scolastico 2016/2017, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., in recepimento del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l’A. S. 2016/2017, denunciandone diversi vizi di legittimità (sia per violazione di legge sia per eccesso di potere).

In quella sede è anche stata ritualmente sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce il diritto di precedenza assoluta nella mobilità volontaria a domanda ai docenti assunti entro il 2014/2015, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 51 Cost.

L’adito Giudice amministrativo, pronunciando la sentenza recante i nn. 5063-2017 Reg. provv., pubblicata in data 2 maggio 2017, ha statuito il proprio difetto di giurisdizione avendo ritenuto che, nella fattispecie sottoposta alla sua decisione, fosse configurabile un atto di c.d. “micro-organizzazione” adottato dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri datoriali di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di una espressa disposizione di legge, con la conseguenza che qualsiasi profilo attinente all’illegittimità o all’inefficacia del contratto collettivo di riferimento, coerentemente con quanto stabilito anche dall’art. 63, comma 3, e dall’art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001, va valutata dal Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio può essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Allo stato, con distinti ricorsi promossi dinanzi ai diversi Giudici del Lavoro territorialmente competenti (nell’ambito Regione Sicilia ed anche in taluni circondari di altre Regioni dell’Italia), il giudizio in questione è in corso di riassunzione al fine di sentire dichiarare la inefficacia della disposizione di cui all’art. 6 del C.C.N.I. concernente la mobilità sottoscritto l’8 aprile 2016 perché ha attribuito ai docenti assunti entro il 2014-2015 la titolarità direttamente su scuole dello stesso Comune ovvero della stessa Provincia, nonché la titolarità su scuola nel primo ambito scelto, secondo l’ordine di preferenza indicato tra tutte le scuole del primo ambito, e godendo della precedenza rispetto ai docenti assunti nel 2015-2016, e perché ha riconosciuto l’ammissibilità, in deroga al vincolo legislativo triennale, di una mobilità interprovinciale in titolarità su ambito a beneficio dei docenti statali assunti nel 2015-2016 nelle Fasi Zero – A e nelle Fasi B – C da Graduatorie di merito del Concorso 2012, mobilità non prevista dalla legge n. 107 del 2015 nella mobilità straordinaria; di conseguenza, si chiede la condanna del M.I.U.R. alla immediata ripetizione delle operazioni di mobilità, emendandole dagli effetti derivati dall’applicazione delle inefficaci disposizioni dettate dall’art. 6 del C.C.N.I. dell’8 aprile 2016.

***

Con altro ricorso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, datato 21 luglio 2016, nell’interesse di altri 26 docenti pure assunti a tempo indeterminato nella fase B ovvero C del Piano straordinario delle assunzioni (art. 1, commi 95-104, L. n. 107/2015) provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.), è stata impugnata la predetta Ordinanza ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016 sulla mobilità del personale della scuola, sulla base dei medesimi motivi di legittimità fondanti il ricordato ricorso giurisdizionale n. 6969-2016 Reg. Ric.

A seguito della rituale opposizione proposta dalla Avvocatura Generale dello Stato il 16 settembre 2016, il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale Ammnistrativo del Lazio, iscritto al n. 13013-2016 Reg. ric. e deciso con sentenza n. 7672/2017 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 4 luglio 2017, la quale ha confermato il difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo, e la rimessione delle parti dinanzi ai competenti Giudici ordinari, in funzione di Giudici del Lavoro, territorialmente competenti.

***

Con numerosi ricorsi proposti dinanzi ai Giudici del Lavoro di diversi Tribunali italiani, è stato chiesto (in questo caso senza il patrocinio di ODS), previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17, nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, perché illegittima, la condanna del M.I.U.R. all’integrale riconoscimento come servizio di ruolo, nella graduatoria per la mobilità A.S. 2016/17, del servizio d’insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, nonché la condanna all’integrale riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini sia economici sia giuridici, del servizio d’insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario agli effetti della progressione di carriera.

Il Tribunale di Palermo, tra gli altri Giudici del Lavoro e da ultimo, con distinte sentenze pronunciate in data 26 luglio 2017, ha dato pieno accoglimento alle domande come sopra formulate condannando, altresì, il M.I.U.R. totalmente soccombente al rimborso delle consistenti spese legali anticipate dai ricorrenti vittoriosi.

***

E’ in corso di studio e predisposizione un ricorso impugnativo del Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emesso il 14 luglio 2017, con il quale  sono stati assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia, per l’ennesima volta, ben n. 4872 posti di sostegno in deroga, allo scopo di conseguirne la trasformazione in organico di diritto, evitando così di privare gli alunni disabili della condizione necessaria a garantire la fondamentale continuità didattica sul sostegno e gli insegnanti siciliani, specializzati sul sostegno titolari su sedi lontane dal luogo di residenza ma assegnati su posti in deroga, della agognata titolarità su sede vicina alla propria famiglia. Il ricorso sarà avviato con le famiglie degli alunni con disabilità e ad adiuvandum potranno aderire senza ulteriori costi gli insegnanti che potranno dimostrare di essere in regola con la quota annuale 2017 a ODS. Le quote di iscrizione a ODS di ogni iscritto consentono già di corrispondere le parcelle o di sostenere i costi relativi al predetto ricorso.

In data odierna sarà pubblicato su ODS l’articolo con le istruzioni relative al ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, patrocinato degli avvocati Rosanna Mangiapane e dell’Avv. Giuseppe Minissale.