Disabilità in Sicilia: la lotta infinita! La Sicilia decide di non assicurare più l’assistenza igienico personale ai disabili
C’eravamo lasciati ad inizio anno scolastico allorquando l’Assessorato regionale alla Famiglia comunicava di essersi rivolto al CGA della Sicilia per chiedere parere in merito al servizio igienico-personale, servizio garantito da oltre 20 come diritto inalienabile agli studenti diversamente abili e gestito dagli Enti Locali con personale qualificato. Dopo 2 rinvii il parere è arrivato giorno 8 maggio: il servizio igienico-personale è garantito dallo Stato per mezzo dei c.s. Quello che chiedeva la politica: cancellare un servizio privando i disabili di un supporto essenziale e ponendo, di conseguenza, un migliaio di lavoratori in mezzo alla strada con pesantissime ripercussioni sul territorio, e tutto questo a seguito dell’entrata in vigore del DL 66/2017, Decreto figlio della Legge 107/15, la cosiddetta ‘’Buona scuola’’.
Su invito del CGA la richiesta è stata girata al Commissario di Stato per la Sicilia che, a sua volta, ha interpellato il Ministero della P.I. Essendo la Sicilia a Statuto Speciale bisognava capire quale fossero le norme in vigore al momento dell’entrata in vigore del sopracitato Decreto. La disciplina normativa presentata dall’Assessorato ci sembra mancante di alcuni determinanti passaggi legislativi, così come la risposta, che ha tenuto conto solo di questa indicazione. In sintesi l’Assessorato ha riferito che la Regione Sicilia non ha mai ricevuto, da parte dello Stato, nessun trasferimento di competenze, in merito all’assistenza igienico-personale, nemmeno col d.lgs. 112/98. Nella risposta viene chiarito che il primo Atto di trasferimento amministrativo fatto dallo Stato verso gli EE.LL. avviene con il DPR n.616/77 allorquando, con l’Art. 42, si trasferiscono ai Comuni le competenze sull’assistenza scolastica, e tra queste, quella ai minorati psico-fisici facendo nascere, cita ancora la risposta, la figura degli assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione. Successivamente le competenze passano alle Province, per finire alle Città Metropolitane, e quindi, essendo l’unica Legge vigente in Sicilia, in materia di disabilità, ed essendo che le susseguenti modifiche non hanno mai cambiato l’impianto normativo pre-vigente al momento dell’entrata in vigore del DL. 66 e, considerato che alla luce dell’Art. 17 del medesimo nulla cambia, ecco che viene accettato di ‘’sacrificare’’ il servizio igienico in quanto lo stesso è fornito dallo Stato. Agli EE.LL. spetta solo l’assistenza alla Comunicazione e all’Autonomia.
Per noi lavoratori Cobas Scuola di Palermo non è così. Partiamo dal DPR n. 616/77: l’art. 42 recita testualmente: le funzioni relative all’assistenza scolastica, e tra questa l’assistenza ai minorati psico-fisici, vengono conferite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla Legge regionale. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo.
Non c’è nessun riferimento al tipo di assistenza, che viene rimandato a una successiva Legge regionale. E lo Stato non tiene per sé nessun servizio.
E la Legge arriva, nel 1981, L.R. 18 aprile 1981 n. 68, che recita così:
Art 10: Integrazione pre – scolastica e scolastica
I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l’ inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo di: 2) assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all’ assistenza igienica personale dei soggetti portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale;
Quindi questa Legge regionale ha normato quanto previsto dall’Art. 42 del DPR n.616/77, ed è chiara, sottolinea che, tra il personale adeguato, non deve mancare l’assistente igienico-personale. Ecco che nasce in Sicilia l’assistente igienico-personale.
Quindi non è vero che lo Stato non ha mai trasferito tali competenze.
Il servizio viene preso in carico dalla Provincia nel 1998, col recepimento del d.lgs. 112/98 art 139 che, oltre a trasferire tutti i servizi a supporto dei servizi sui disabili, ne riparte le competenze tra Comuni e Province in base alla scuola frequentata. La Regione lo nega, ma non a caso il servizio inizia ad essere erogato dalle Province con l’A.S. 1998/1999, e lo dice la stessa Provincia. Nei verbali delle sedute della Giunta provinciale, allorchè viene organizzato il servizio, viene precisato, tra le altre cose: ‘’visto che l’Art. 139 del d.lgs. 112/98 ci obbliga ad assicurare una serie di servizi, e tra questi il servizio igienico-personale’’. Ci obbliga. Uno di questi verbali è in nostro possesso ‘’Verbale letto nella seduta del’1/2/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. C08/C del 2 febbraio 2012’’
Ancora una volta non è vero che il d.lgs. 112/98 non ha trasferito competenze agli Enti Locali.
A conferma di ciò l’Art. 139 comma 1/C del d.lgs 112/98, viene recepito e inserito in un’ulteriore Legge Regionale, la n. 6/2000 che all’Art. 12 comma 2/C recita ‘’i servizi di supporto organizzativo del servizio di istuzione per gli alunni con handicap… vengono trasferiti alle Province ed ai Comuni’’. La stessa identica dicitura, copia e incolla diremmo oggi, dell’Art. 139 d.lgs. 112/98.
E non finisce qui: nel 2004 un’ulteriore Legge Regionale, la n. 15/2004 conferma tutto l’impianto normativo precedente, con ‘Art. 22 che recita: 1- L’assistenza igienico personale gli altri servizi… sono di competenza dei comuni della Regione siciliana (Appunto quanto previsto dalla L.R. 68/81)
Al comma 2 chiarisce: ‘’Rimane ferma la competenza delle province regionali qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie (Quanto recepito dal d.lgs.112/98 col riparto di competenze) Per altro dice ‘’rimane ferma’’ quindi conferma qualcosa di preesistente.
La risposta formulata dal Commissario di Stato, tramite il CGA, chiarisce che tutte le modifiche presenti nelle Leggi regionali seguenti a quella del 2004, la 15/2004, non hanno modificato l’impianto normativo preesistente, quindi, in virtù dell’Art. 17 del DL 66/2017, ‘’Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione’’, la Regione Sicilia mantiene il proprio impianto normativo che, come dimostrato, al momento dell’entrata in vigore del DL. 66 conta ben 3 Leggi originate tutte dall’Art. 42 del DPR n. 616/77 con il quale lo Stato italiano trasferisce ai comuni le competenze in materia di assistenza scolastica e inclusione sociale. Il resto lo fa Regione Sicilia. Regione a Statuto Speciale.
Il paradosso di tutto ciò risiede nella volontà di voler risparmiare. Una volta tanto che possiamo vantarci di essere attenti alle problematiche dei più fragili, unici in Italia, vogliamo disfarci di un servizio indispensabile per i disabili, di sostegno per le loro famiglie e di tutti lavoratori del comparto, buttando, di fatto, le lancette dell’orologio indietro di oltre 40 anni.
Giuseppe Gandolfo
Assistente igienico personale Cobas Scuola Palermo