Documento unitario della retedei65 movimenti contro legge delega inclusione
CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 (principi e finalità)
1.L’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
2. L’inclusione scolastica si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
3. L’inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare iI successo formativo degli alunni e degli studenti. |
Nei principi generali, al comma 2, fa piacere leggere che l’inclusione scolastica si realizza …attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti,…. Peccato che poi nell’articolazione della legge delega ci si dimentichi proprio dei genitori e degli insegnanti di sostegno.
E le famiglie? Non ci sono. I docenti curriculari? Non ci sono. E il docente di sostegno dell’alunno/a? Non c’è.
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Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell’infanzia. 2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11 parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.
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Art 2 comma 2: chiediamo la soppressione di tale articolo e il ripristino dell’art 12 della legge 104 del 1992 che prevede la redazione congiunta della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del Pei, con gli operatori dell’Asp affiancati da un pedagogista.
Con la delega Sostegno la super commissione medica (art. 6) che si occuperà dell’accertamento della disabilità sarà composta da tre componenti: terapista della riabilitazione (con competenze generiche), operatore sociale e un docente di sostegno ma non quello che ha seguito il ragazzo, ma nominato dal Miur. Non ci saranno più le famiglie. L’elaborazione spetterà solo agli altri componenti e non all’insegnante di sostegno. Redigere congiuntamente è una cosa, partecipare è un’altra. Con la delega Sostegno sarà valutato solo l’aspetto medico e non quello relazionale, sociale, scolastico. |
CAPO II PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL ‘INCLUSIONE SCOLASTICA
Articolo 3 (prestazioni e competenze)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica: a) all’assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell’articolo 2 del presente decreto;
b) all’assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;
c) alla definizione dell’organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;
d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente; e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell’organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).
4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nel limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo l, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili: a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992; b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall’articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma l, lettera c) della legge 11. 104 del 1992 ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.
6. Ai sensi dall’articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all’articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell’inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.
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Art. 3 comma 2 Vorremmo soffermarci sull’Interpretazione della dicitura “Amministrazione scolastica”. Si intende singola scuola o MIUR? Si vuole caricare il dirigente scolastico di oneri e responsabilità che dovrebbe avere il Miur. I dirigenti scolastici devono capire la gravità di questa disposizione e il pericolo che corrono.
Art 3 comma 2 lettera b) e c): L’assistenza di base igienico – personale viene invece attribuita al personale ATA ai sensi dell’art. 3 lettera b) indipendentemente dalla gravità della disabilità, aprendo la strada a contenziosi e contrasti normativi con le Regioni che hanno discipline giuridiche diverse e che attribuiscono il detto servizio a personale altamente qualificato, con il gradimento delle famiglie. Per il DDL, invece, tale fondamentale e delicatissimo compito dovrà essere svolto dal personale ATA, nell’ambito delle loro generali e articolate competenze previste dal profilo professionale, personale ATA che dovrà partecipare ai corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124 l.107 del 2015, che nell’anno 2016 ha stanziato appena 40 milioni di euro per la formazione generale di tutto il personale scolastico. Il salto di qualità è evidente, fino ad ora, infatti, questo delicatissimo compito, (spesso a ben ragione rifiutato dal personale Ata), veniva svolto sulla base delle sole attribuzioni previste dal CCNL, consentendo a molte Regioni la possibilità di normare con proprie disposizioni l’attribuzione del servizio a personale altamente formato, (con corsi di 900 ore di formazione), gradito alle famiglie che ne apprezzavano la personalizzazione e la qualificazione. Giova ricordare, infatti, che molti alunni con disabilità grave presentano diversi disagi, (disturbi sfinterici e di minzione, cateteri, difficoltà motorie, altro…), dunque si rende necessaria una competenza e professionalità elevata che non può essere garantita dal personale ATA, dotato di una formazione inadeguata oggi, ma anche domani, si aggiunga che detto personale si occupa per contratto di una moltitudine di altre funzioni e, pertanto, non sarà possibile garantire un servizio adeguato e professionalmente all’altezza della complessità del caso. Ancora il personale in ATA, di norma, non va in gita e/o non partecipa alle attività esterne alla scuola. In questo caso cosa si fa? Chi potrà portare a svolgere le sue fondamentali funzioni igieniche l’alunno/a alunna disabile quando è fuori in gita o in qualche altra attività organizzata all’esterno dalla scuola?
Lettera d) chiediamo di tornare alla vecchia normativa, uno grave e un disabili lieve a classe, 20 max alunni per classe. Il “di norma” evidenziato al comma d, legittima la costituzione di classi con un numero di alunni superiore agli stessi 22. Inoltre non si comprende perché si faccia riferimento solo alle classi prime.
Lettera e)
Art 3 Comma 4: proponiamo corsi di formazione mirati all’identificazione delle figure di assistenti (come di fatto già segnatamente alle indicazioni in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni, l’Assistente all’Autonomia e Comunicazione è una figura professionale formata dalle Regioni con corso performante di almeno 900 ore sui modelli comunicativi che riferiscono alle aree delle disabilità sensoriali e spettro autistico – tecniche cognitivo/comportamentali) e il diritto della famiglia ad usufruire di una figura specialistica adeguatamente formata. Inaccaettabile la dicitura “Nei limiti di autorizzazione di risorse disponibili”,
Art 3 comma 5: Il DDL con l’art. 3 comma 5, ribadisce che il diritto al trasporto e all’assistente alla comunicazione e all’autonomia sono di competenza degli enti locali lettere a), b) e c), ma lo fa attraverso una norma palesemente illegittima, perché il comma 5 nella prima parte stabilisce che detti diritti potranno essere garantiti “nei limiti delle risorse disponibili”. Tale disposizione è illegittima è incostituzionale. Illegittima, in quanto la Corte Costituzionale, più volte, e da ultimo con la Sentenza del 2016, ha affermato, ad esempio per il trasporto, che è un diritto fondamentale della persona disabile che deve sempre essere garantito dall’ente locale e che non vi sono “limiti di bilancio che tengono”. Plurime sono le sentenze di condanna della magistratura amministrativa in danno degli enti locali alla concessione del detto diritto, così come alla concessione degli assistenti alla comunicazione e autonomia, a prescindere dai vincoli di bilancio. Il trasporto, infatti, unitamente agli altri servizi rappresenta un servizio finalizzato alla realizzazione del diritto all’istruzione ed educazione attraverso il quale si realizza l’integrazione scolastica e/o inclusione. L’affermazione contenuta nel comma 5 è grave, perché l’art. 13 comma 5 della l 104 del 1992, per quel che riguarda gli assistenti alla comunicazione e autonomia, prevede semplicemente che essi devono essere garantiti agli alunni con particolari forme di disabilità, senza fare alcun riferimento “alle risorse disponibili degli enti locali”. Dunque tale norma non solo è illegittima, ma grave sotto il profilo politico, in quanto rischia di fornire appiglio normativo agli enti locali nella negazione di diritti fondamentali, costringendo la persona disabile o i familiari a non avere altra scelta che ricorrere, di volta in volta, alla magistratura, ben sapendo che molti non vi accederanno per le difficoltà insite nel ricorrere alla giustizia!
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Articolo 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica)
1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80. 2. L’INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri: a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 10; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definite ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione di cui all’articolo 10 e nell’attuazione dei processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.
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Art 4: no, grazie. Bisogna cancellarlo. A parte che occorre verificare i questionari che l’INVALSI realizzerà per la formulazione del DAV e del RAV. Ma ancora non si capisce perché questo carrozzone dell’INVALSI venga finanziato.
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CAPO III PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)
1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”; b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
2. Al fine di un’ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Interazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (lCD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale, secondo la Classificazione Interazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 3. AI fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l’INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.
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Art 5 cancellare tutto, si deve tornare tutto a come era prima. Bisogna tornare all’articolo 12 della legge 104 e ridare dignità al Pei.
Ecco in tutta la sua oggettiva e cruda evidenza lo stravolgimento di uno dei maggiori diritti fondamentali riconosciuto all’alunno con disabilità da 25 anni dalla legge 104 del 1992. Per il DDL non è la condizione di disabilità e il suo accertamento, così come da sempre previsto, che determina automaticamente il diritto fondamentale dell’alunno/a al docente specializzato e alle altre figure previste dalla legge 104, figure professionali attraverso le quali realizzare il diritto all’istruzione e all’educazione, correlati alla più generale condizione dell’integrazione scolastica, modulandone la presenza e la consistenza, (anche tenendo conto della diversa forma di gravità della disabilità), attraverso gli strumenti amministrativi della diagnosi funzionale, pdf e pei, ma si condiziona “un diritto fondamentale” al parere e alla predisposizione di un atto amministrativo discrezionale, (la valutazione diagnostico funzionale), redatto dalla detta super commissione che, come dice chiaramente il comma 4, accerta il diritto che quindi è condizionato alla detta valutazione. Ora tralasciando la palese illegittimità, anche costituzionale di una siffatta disposizione, risulta chiaro allora l’obiettivo perseguito, che non poteva certamente ravvisarsi nel chiamare con un nome diverso ciò che già esiste con altro nome, ma bensì quello di scardinare un caposaldo dei diritti riconosciuti all’alunno con disabilità, quello del docente specializzato per la realizzazione del diritto all’istruzione e all’educazione. Perché è ovvio che nella misura in cui un diritto è condizionato nella sua esistenza e accertamento da un atto meramente amministrativo, discrezionale e persino arbitrario, non essendo più vincolato ad una condizione di assoluta certezza “la disabilità in quanto tale e nelle sue diverse forme di gravità”, ma solo alla valutazione ad opera di una super commissione, gioco forza prevarrà l’influenza nell’ambito del riconoscimento del diritto al docente di sostegno, dell’unico soggetto collegato alla scuola, nominato dal USR! Soggetto che verosimilmente non conosce neppure l’alunno con disabilità. Pertanto potrà accadere benissimo che vi possono essere valutazioni in cui un disabile grave, potrebbe persino essere valutato non bisognoso del docente di sostegno, oppure bisognoso solo per poche ore o per un limitato periodo di tempo, oppure un disabile meno grave non bisognoso affatto. Di fatto scomparirebbe il rapporto 1/1 e sarebbe impensabile l’indicazione di un numero maggiore di ore di sostegno coerente con l’orario curriculare. Del resto, non a caso, tra le norme che dovrebbero essere abrogate vi è il comma 5 dell’art. 10 del D.L. 2010 n. 78, convertito in legge 2010, n. 122, che prevede, a carico dei soggetti indicati all’art. 12, comma 5 della legge 1992, n. 104, l’onere di “di individuare in sede di piano educativo individualizzato, l’indicazione delle ore di sostegno”. Quindi è chiaro cosa accadrà con questo DDL. Oggi è il diritto, (collegato alla condizione di disabilità), che impone la modulazione della personalizzazione delle varie figure necessarie all’alunno/a disabile attraverso gli strumenti della diagnosi funzionale, PDF e PEI, domani con il DDL, il diritto potrebbe non esserci più perché non collegato alla condizione di disabilità (la norma non a caso afferma che l’accertamento della condizione di disabilità è distinto, dalla valutazione diagnostico – funzionale a cui solo è collegato il diritto al docente di sostegno!!). |
Articolo 6 (Commissioni mediche)
1. AI fine di conseguire un’efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell’ambito dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell’alunno, all’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l’altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico lNPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11″.
2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all’articolo 5, le Commissioni di cui al comma l, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell’Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.
3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto: a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano; b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. L’individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l’accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall’accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.
5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.
6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all’evoluzione della persona.
| Art 6
Se ne chiede la soppressione. Non vogliamo questa composizione di commissioni mediche prevista dalla legge delega. Sembra una norma anti falsi invalidi
Le famiglie non sono considerate. Sono loro a conoscere le condizioni di vita, psichiche e comportamentali e ne hanno consapevolezza ed esperienza diretta ogni giorno. L’articolo è illegittimo e incostituzionale. Ma non doveva il DDL realizzare l’inclusione scolastica? In altre parole le famiglie non sono presenti nel momento più importante. E le famiglie? Non ci sono. I docenti curriculari? Non ci sono. E il docente di sostegno dell’alunno/a? Non c’è.
In pratica questo nuovo strumento “la valutazione diagnostica – funzionale” viene demandato ad una super commissione centrale, dove da un lato è prevalente l’aspetto sanitario (tre medici, un terapista, un operatore sociale (?) e dall’altro, l’aspetto legato più prettamente alla scuola, all’istruzione e all’educazione, demandato ad un solo soggetto, verosimilmente estraneo all’alunno/a, nominato, guarda caso, dall’ USR.
Cosa deve fare in concreto questa super commissione? A questa domanda risponde l’art. 6.3 lettera b) “accerta il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo”.
La valutazione diagnostico funzionale a cura della commissione medica, valuta cosa sia giusto per l’alunno senza sentire genitori, scuola, insegnanti, altri soggetti. Senza parole.
Entra in gioco questa GIT che verrà meglio definita all’art. 8
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Articolo 7 (Procedura per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)
1. La domanda per l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata ali ‘INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell’accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento.
2. La procedura per l’inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3; b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione; c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai finii della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo Il, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori; d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente locale e trasmissione all’Istituzione scolastica; e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; 2) Progetto individuale; 3) piano per l’inclusione di cui all’articolo 10; 4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI da parte dell’Istituzione scolastica.
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Art 7 si chiede la soppressione. Quanto alla procedura della richiesta, si richiede di mantenere quella prevista dalla legge 104.
Art. 7 comma 2: il PEI viene fatto e subordinato alla individuazione delle risorse e non come prima che conteneva le richieste.
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CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE Articolo 8 (Gruppo per l’inclusione territoriale)
1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:
Articolo 15 (Gruppo per l’inclusione territoriale) 1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui ali ‘articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013 (forse si voleva fare riferimento alla 107/2015!!!!), n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di ist1’uzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto al/ ‘Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’’USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.”
| Art 8: in ordine alla gravissima violazione dei diritti delle persone con disabilità, una dimostrazione inoppugnabile è quella contenuta nell’art. 8 del DDL che dovrebbe sostituire interamente l’art. 15 della legge 104 del 1992. Vengono abrogati il GLIP e il GLHI.
Come è noto, oggi, l’art. 15 della l.104 del 1992, prevede l’istituzione dei gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica dove oltre a funzionari degli Uffici Provinciali Scolastici è prevista la presenza obbligatoria di: “due esperti designati dagli enti locali, due esperti designati dalle ASP, ma soprattutto tre esperti in rappresentante delle associazioni di persone con disabilità, quindi delle famiglie >>. Bene, tutto quanto sopra descritto è spazzato via dall’art. 8 del DDL il quale prevede la costituzione del GIT: Un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, uno per il secondo ciclo, tutti nominati dal dirigente dell’USR. Quindi nessuna partecipazione delle famiglie tramite le associazioni, degli operatori socio – sanitari ed esperti degli enti locali!! Perché questa evidente e clamorosa esclusione? La ragione balza subito evidente leggendo le funzioni di questo GIT, il quale ha il compito, sulla base delle valutazioni diagnostico funzionali, del progetto individuale e del Piano dell’inclusione trasmessi dalle singole istituzioni scolastiche, di proporre all’ USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse, (cioè i docenti di sostegno), è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno! Dunque è evidente che non ci poteva più essere spazio per le associazioni delle famiglie nella composizione di questo organo, che non ha nulla a che vedere con le funzioni del GLIP. Dunque il GIT ha il compito di raccogliere tutte le valutazioni diagnostico funzionali ( in pratica migliaia a livello provinciale), tutti i progetti individuali (MIGLIAIA), trasmessi dalle scuole, tutti i piani dell’inclusione di ciascuna scuola, (senza che qualcuno rifletta in ordine alla farraginosità e alla difficoltà temporale di fare coincidere, entro l’inizio dell’anno scolastico, questa immensa mole di documenti, con l’esame degli stessi e la successiva richiesta di organico dei docenti di sostegno!!) e poi sulla scorta di tali documenti richiedere all’ USR il fabbisogno necessario di docenti di sostegno. Quantifica, dice, l’art. 6 comma 5 del DDL, “le risorse di sostegno didattico”. Ma l’aspetto grave della soppressione del GLIP, lo troviamo nella relazione illustrativa al DDL, che commenta le ragioni della soppressione del GLIP. Si legge: “l’art. 8, novella l’art. 15 della legge 104 del 1992, istituendo il GIT e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti (?), che avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all’ USR competente per territorio”. Ora leggendo la relazione si ha l’impressione che sia sfuggito quali erano le funzioni del GLIP, il quale può essere anche definito “obsoleto”, ma non ha mai avuto il compito di proporre o indicare le risorse necessarie dei docenti di sostegno all’USR o Provinciale che sia. Il GLIP; infatti, per legge si è sempre occupato di altro, basta leggere l’art. 15! Pertanto perché la sua soppressione viene giustificata dalla costituzione di un nuovo organo (GIT) che assolve altre funzioni? NULLA! Sempre dalla relazione leggiamo che: “l’attribuzione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT saranno definite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle risorse disponibili che garantirà, altresì, la graduale confluenza dei vecchi gruppi nei nuovi previsti dal presente decreto legislativo”.
In buona sostanza si fornisce una spiegazione al comma 2 dell’art. 8 del DDL. Per l’assegnazione dei posti di sostegno la discrezionalità dell’USR è limitata dalle sentenze della corte costituzionale n° 80/10 e per gli enti locali dalla sentenza 273/16.
Traducendo in parole semplici, si sta dicendo che sarà demandata ad un futuro decreto ministeriale, (che è un atto amministrativo), che trae la sua fonte da un atto legislativo, la predisposizione di una regolamentazione dove dovranno confluire i vecchi gruppi (GLH e GLIP). Osservo che sarebbe il caso di ricordare che le funzioni e la stessa costituzione del GLIP sono state previste per legge art. 15 legge 104 del 1992 e in nessun modo, un atto amministrativo, (decreto ministeriale), potrà modificarne il contenuto e le funzioni. Il DDL dunque è illegittimo perché esorbita completamente dall’ambito della delega e sopprime un organo senza alcuna ragione e senza alcuna correlazione con l’organo nuovo istituito. La legge delega prevede la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione (n. 6). Inoltre non saranno più le scuole e i loro organismi interni sulla base della conoscenza dei loro alunni con disabilità ad indicare all’UPS il fabbisogno necessario dei docenti di sostegno per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso una procedura dal basso, ma il GIT, organo meramente ammnistrativo centralizzato. Il DDL non opera nessuna revisione, né razionalizzazione, ma sopprime un organo destinato per legge all’integrazione scolastica ( art. 15 l. 104) e lo sostituisce con un altro organo ( GIT) che non ha nessuna correlazione con il primo e con diversità di funzioni, nè tale organo può essere modificato da un atto amministrativo. Pertanto, l’art. 8 è manifestamente illegittimo, in quanto incostituzionale per violazione palese dell’art. 76 Cost. |
CAPO V PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL ‘INCLUSIONE
Articolo 9 (II Progetto individuale)
1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione diagnostico funzionale” sono aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche”.
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Art 9 progetto individuale. Mirava all’integrazione dell’alunno nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Proponiamo di personalizzare le ore di sostegno a secondo della specificità della patologia, fino ad arrivare, per i casi più gravi, anche a 30h settimanali di sostegno. Con la delega Sostegno invece le ore di assegnazione del sostegno non guardano all’effettiva esigenza del ragazzo/a. Molte volte 18 ore a settimana non sono sufficienti e noi riscontriamo che gli alunni con disabilità non sempre raggiungono gli obiettivi didattici prefissati. La legge 328 non è mai stata attuata, non si pensa al progetto di vita degli alunni disabili. Le ore di sostegno devono invece coincidere con i bisogni effettivi e le esigenze di ogni singolo alunno. Così facendo il Pei rappresenterebbe uno strumento diverso per ogni alunno. I non vedenti e i non udenti ad esempio potrebbero avere la necessità di un docente di sostegno non per tutte le ore curriculari, piuttosto invece, di un assistente alla comunicazione per tutto l’orario curriculare. |
Articolo 10 (Piano per l’inclusione) 1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.
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Art 10 piano di inclusione deliberato dal collegio docenti e dirigente scolastico “nei limiti delle risorse” VEDI ART 1. Sparisce inoltre la figura del referente scolastico, del coordinatore della classe, a danno dell’inclusione degli studenti disabili. |
Articolo 11 (11 Piano Educativo Individualizzato) 1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all’articolo l2, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. 2. Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
| Art 11 da sopprimere perché con la delega Sostegno le famiglie e l’Asp partecipano ma non decidono. Il PEI viene trasformato in un atto programmatorio ma subordinato alle risorse assegnate. Scompare la funzione del PEI propositiva di risorse di cui al DPCM 185/06
Il PEI previsto dall’art. 11 del DDL, che modifica quello previsto dall’art. 12 l. 104 del 1992 e art. 5 DPR 1994/79, da strumento fondamentale per realizzare il diritto all’istruzione e all’educazione e all’integrazione scolastica, viene di fatto svuotato di contenuto. Scompaiono al momento della sua predisposizione gli operatori sanitari, non più contemplati dall’art. 11, di fatto viene meno anche il docente di sostegno, sostituito dai docenti contitolari della classe (il docente di sostegno potrebbe infatti non esserci attesa la valutazione a monte diagnostico – funzionale). Vengono degradati i compiti degli specialisti socio sanitari che passano da un ruolo attivo, l’art. 12 l. 104 del 1992 e art. 5 DPR 1994/79, non a caso stabilisce che il PEI è redatto “congiuntamente” ad un ruolo meramente di “partecipazione”, mentre la redazione e approvazione è demandata al soli docenti contitolari della classe o del consiglio di classe (senza alcun riferimento al docente di sostegno) e all’insegnante psico pedagogico, se presente. La ragione di questo svuotamento di funzioni è evidente nella misura in cui tutto è già deciso a monte nell’ambito della citata “valutazione diagnostico – funzionale”, per tale ragione l’art. 11 è costretto a dire che il PEI è redatto ed elaborato, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico – funzionale. Per capire la gravità è la lesività dell’art. 11 con riferimento al nuovo PEI, è appena il caso di evidenziare quale è il compito che l’art. 5, comma 4 DPR 1994 n. 79, attribuisce ai soggetti oggi responsabili del PEI (operatori socio sanitari, docenti curriculari, docente di sostegno e se presente anche l’insegnante psico pedagogico). Essi devono proporre, ciascuno in base alla propria competenza, esperienza pedagogica, medico scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili. Con il DDL tutto questo scompare del tutto, non a caso il comma 2 dell’art. 11 contiene delle definizioni assolutamente generiche. L’aspetto più grave riposa nella circostanza che, a normativa vigente, tra i diversi momenti e strumenti previsti per realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione, vi è una fondamentale correlazione, dove tutto si teneva, tra diagnosi funzionale, profilo diagnostico funzionale e Pei, che vedevano coinvolti, attraverso un opera di coordinamento, tutti i soggetti indicati dall’art. 12 l 104 del 1992 e art. 5 DPR 1994 n. 79, con la collaborazione attiva delle famiglie. Il DDL opera invece una netta scissione tra i due momenti, di guisa che ciò che conta veramente viene deciso a monte dalla detta super commissione, nell’ambito della citata valutazione diagnostico funzionale, e non c’è nessuna correlazione con il PEI, che fino ad oggi, pur tra mille difetti, era uno strumento pensato dalla base tra gli stessi soggetti che, a diverso titolo, avevano partecipato alla redazione del PDF e costituisce o avrebbe dovuto costituire nelle intenzioni del legislatore “quell’abito su misura” che doveva essere ritagliato ad ogni alunno/a con disabilità. Non a caso l’art. 11 stabilisce che il PEI è redatto ed elaborato sulla base della valutazione diagnostico funzionale, di conseguenza ritenuto che non vi è nessuna correlazione né tra i soggetti che redigono il primo, né tra i due strumenti, il PEI viene svuotato di fatto di ogni valenza e contenuto, finendo per essere destinato a realizzare l’inclusione scolastica attraverso frasi di questo genere: “il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato”. Si tratta di una semplice copiatura di quanto già prevede il comma 3 dell’ art. 12, l. 104/1992, con riferimento all’integrazione scolastica. |
Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) 1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai finii del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.
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Art 12 comma 2: L’obbligo di 10 anni di permanenza sul sostegno è un tentativo maldestro per garantire la continuità didattica agli alunni. C’è solo un modo per garantire la continuità didattica, specie sul sostegno. Trasformare tutti i posti in deroga in organico di diritto. Si deve sapere oltretutto che tutti gli specializzati sul sostegno non sono sufficienti a ricoprire tutti i posti nelle diverse regioni italiane, necessari per seguire gli alunni disabili. Tutti gli insegnanti trasferiti su organico di diritto sui posti vacanti al centro nord, sono allo stesso tempo necessari su cattedre che il Miur, per ragioni esclusivamente di cassa, dichiara essere su posti di organico di fatto, cioè con una copertura finanziaria solo annuale. Questo ha generato e continuerà a generare il balletto di insegnanti immessi in ruolo al centro nord che poi chiedono e ottengono le assegnazioni provvisorie. E nonostante questo ritorno al sud, le cattedre di sostegno sono coperte da docenti inseriti in graduatorie ad esaurimento, in graduatorie d’istituto di seconda fascia e addirittura coperte con le lettere di messa a disposizione da parte di persone non abilitate e non specializzate sul sostegno. A questo proposito sembra di fondamentale importanza richiamare l’attenzione affinché durante le operazioni di individuazione di docenti su posti di sostegno prevalgano incarichi annuali in assegnazione provvisoria o incarichi a tempo determinato ai docenti che abbiano la specializzazione sul sostegno.
Inoltre, ad un insegnante che non ha scelto il ruolo di sostegno (si vedano i danni provocati dagli algoritmi della Buona Scuola), non si può dare il vincolo decennale. In ogni caso, qualunque sia stato il percorso che abbia portato una persona a scegliere il percorso dell’insegnamento su sostegno, è doveroso interrogarsi se sia più dannoso lasciare accanto all’alunno disabile uno specializzato che non desidera più svolgere quel ruolo.
Infine, manca il riferimento alla mobilità “professionale”. Manca in questo articolo anche un riferimento alla continuità sullo stesso alunno. |
CAPO VI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATIICO
Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica: a) è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) l’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;
3. A decorrere dall’anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell’al1icolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti ì piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione.
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Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agii studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado) 1. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, acquisiti esclusivamente presso l’Università.
5. Con il decreto di cui all’al1icolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
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CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI
Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola) 1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in pat1icolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata” anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati. 3. Il piano di cui al comma l individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali, sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. 11 personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.
| Art 15 va modificato Occorrono più risorse economiche per la formazione. Come espresso precedentemente e come risulta a tutti il numero degli insegnanti di sostegno è largamente inferiore alle reali necessità. Si auspica allora un riordino delle titolarità delle cattedre nelle diverse province e al contempo immettere in ruolo quei docenti di sostegno che in gran numero sono ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento e di seconda fascia, senza ulteriori passaggi concorsuali, perché tutti già con compravate competenze e successivamente si proceda ad un piano di assunzione per tutte quelle cattedre che sicuramente rimangono scoperte provvedendo ad un piano di formazione che colmi le lacune di docenti di sostegno sul territorio nazionale. I posti di sostegno ci sono e non è responsabilità dell’insegnante se le cattedre subiscono un continuo balletto tra le regioni del nord e quelle del sud. La politica deve assumersi le responsabilità di scelte che non possono passare attraverso logiche di mercato o di tipo finanziario. I diritti degli alunni disabili sono costituzionalmente garantiti e quella dei lavoratori non sono merce di scambio. |
Articolo 16 (Continuità didattica) I. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma l e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell’avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.
| Art 16 fa riferimento alla continuità didattica. Il docente curriculare non può fare anche l’insegnante di sostegno. Serve la specializzazione sul sostegno. Questa specializzazione è durata due anni ed è costata ad ogni insegnante circa 3 – 4.000 euro. Non è pensabile che un corso di poche ore (30 – 40) possa consentire agli insegnanti curriculari di ricoprire cattedre sul sostegno. Il docente di sostegno va comunque garantito a tutti gli studenti con disabilità. Quindi in classe per una vera promozione dell’inclusione devono esserci 2 docenti di cui uno specializzato. Precisato ciò, la continuità didattica si assicura assumendo gli insegnanti a tempo indeterminato. Ad oggi risultano scoperte più di 40.000 cattedre di sostegno. In quasi tutte le province italiane si continuano a cercare insegnanti specializzati perché quelli aventi titolo non sono sufficienti. Oggi, anche attraverso la lettura di questo DDL, l’intento della Buona Scuola appare più chiaro. Storicamente gli insegnanti formati provengono prevalentemente dal centro sud Italia e in assenza di candidati insegnanti del centro nord si è cercato di trasferire quelli del sud verso le regioni del nord. Questa realtà ha avuto la sua origine quando il piano di assunzioni del governo Letta ha seguito un criterio di ripartizione del totale dei posti (27.000 assunzioni sul sostegno in tutta Italia tra il 2013 e il 2014) che aveva come obiettivo quello di uniformare il rapporto tra l’organico di diritto e l’organico di fatto al 90% in ogni singola regione italiana, ma omettendo dal totale da prendere a parametro i posti in deroga, per lo più presenti nelle regioni del sud Italia e quasi inesistenti nel centro nord. La conseguenza è stata una abbondanza di posti di organico di diritto nelle regioni del nord dove le graduatorie erano vuote (quindi senza riuscire ad assumere su tutti i posti per mancanza di insegnanti) ed una scarsità di posti dati alle regioni del sud dove le graduatorie erano stracolme di insegnanti che lavoravano da decenni come precari. Prendendo ad esempio il dato della Sicilia, nel 2013 i posti complessivi tra organico di diritto e di fatto era di 11.430 posti e il 90% ha determinato una quota di 10660 posti in organico di diritto. Il piano Carrozza ha quindi portato ad assumere in Sicilia circa 2000 insegnanti. Se fossero stati conteggiati anche i posti in deroga (posti legati all’esistenza di alunni che hanno necessità dell’insegnante di sostegno!!!), frutto dei ricorsi delle famiglie per il riconoscimento delle giuste ore di sostegno attribuite ai figli con disabilità, che hanno comportato la condanna del Miur nel 100% dei casi (ed una conseguente condanna alle spese giudiziali che dal 2007 ad oggi quantifichiamo in circa 300 milioni di euro), il dato della Sicilia non sarebbe stato di soli 11.430 posti, ma di almeno 14.000. Quindi il 90% di 14.000 avrebbe portato ad assumere in organico di diritto almeno altri 2000 insegnanti, che invece oggi a causa di quella Buona Scuola sono in giro per l’Italia. Quello successo in Sicilia è successo in tutte le regioni del sud dalla Campania sino alla fine dello stivale, Sardegna compresa. Il dato scandaloso dei posti in deroga ha raggiunto la cifra di 5000 solo in Sicilia e complessivamente di 30.000 in tutta Italia. Lo Stato a parole cita la continuità didattica e nei fatti la nega. Si torna a chiedere con grande forza la trasformazione di tutto l’organico dei posti in deroga in organico di diritto perché è l’unico modo per assicurare la continuità didattica agli alunni disabili.
I comma 2 e 3 del presente ddl dimostrano come il problema non sia affatto conosciuto dal governo o ancora peggio dimostra la volontà di fare esclusivo riferimento solo alla continuità dei docenti specializzati precari (oltretutto danneggiato dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015 menzionato al comma 3 che impone a partire da settembre 2016, ai docenti specializzati precari, di non accumulare oltre i 36 mesi su posto vacante, destinandoli a supplenze brevi, ciò in totale contraddizione con la continuità didattica) con un’apparente tutela di questa categoria, che in realtà nasconde – e non troppo – la volontà di escluderli definitivamente dal mondo del lavoro, dopo i tristemente famosi tre anni di incarico, senza prendere in considerazione la variegata realtà dei docenti di sostegno tutti, compresi quelli in ruolo, ai quali è ordinata la presa di servizio su cattedre dove non hanno mai lavorato (al nord) per abbandonare i posti ricoperti sino ad oggi (al sud). Forse i GIT servono proprio a fare diminuire i posti di sostegno? Negando anche la possibilità alle famiglie di ricorrere ai Tribunali per ottenere le ore da assegnare all’alunno con disabilità?
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Articolo 17 (Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica) 1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L’osservatorio di cui al comma l svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare.
3. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati da! Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell’Osservatorio.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | ART 17 Osservatorio. Bisognerebbe aggiungere la figura del Garante della disabilità.
Mancano i rappresentanti degli Enti Locali e si parla di “Associazioni nazionali dei disabili maggiormente rappresentative” senza la precisazione contenuta nel DM 122/94 che debbono essere rappresentative per l’impegno nel campo dell’inclusione scolastica e non per numero di iscritti |
Articolo 18 (Istruzione domiciliare)
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attività di cui al comma l, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
| Art 18 istruzione domiciliare “nell’ambito delle risorse finanziarie”, inaccettabile |
Articolo 19 (Abrogazioni) 1. A decorrere dal l settembre 2017, sono soppressi: a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell’articolo 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del presente decreto; b) l’ultimo periodo dell’articolo 35, comma 7. della legge n. 289 del 2002.
2. All’articolo 13, comma 2-tel’. del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole “diagnosi funzionali”, sono sostituite dalle seguenti: “valutazioni diagnostico-funzionali”. Conseguentemente, c011la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ istruzione, dell ‘università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162.
3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo.
4. L’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istl1lzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, Il. 249. è soppresso. | Art 19 le abrogazioni. Dal 1 sett 2017 entrerà in vigore la nuova normativa. (si rifà all’art 6 commissioni mediche). |
Articolo 20 (Decorrenze) l. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal l settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall’anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017.
2. Le modifiche di cui all’articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2017/2018.
4. Le sezioni di cui all’articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeteminato sui posti di sostegno.
5. Il vincolo di permanenza di cui all’articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. AI personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l’anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto. | |
Art. 21 (Copertura finanziaria) 1. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, sono svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito dell’organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi deIl’art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
2. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili.
3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all’articolo 6, nella composizione prevista ai commi l e 2, ed i componenti dei gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 8 ed ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell’anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall’anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo l, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
La legge 107 ha danneggiato tutti. E tutti, docenti, associazioni, comitati, operatori, assistenti e famiglie, uniti, per la prima volta, fanno sentire la loro voce. Insieme dicono no alle leggi che non tutelano i diritti fondamentali della persona, quali il diritto all’istruzione e alla non discriminazione, sanciti dalla Costituzione e richiamati dalla Convenzione Onu.
Dopo il tavolo tecnico tenutosi a Palermo nelle giornate del 28 e 29 gennaio (e l’incontro che si terrà a Roma il prossimo 24 febbraio), esaminata la legge delega Sostegno, articolo per articolo, la Rete (65 tra associazioni e comitati, gruppi docenti e genitori) redige il seguente documento unitario per giustificare l’inemendabilità degli articoli e quindi il ritiro del DDL n. 378 perché possa invece essere la base di confronto tra il Parlamento e la società civile. INOLTRE si chiede la modifica del decreto 384 licenza media, prove equipollenti.
Ciò che si chiede dunque, è che si ritorni allo spirito iniziale della legge 104 del 1992 che tutela i diritti fondamentali ed effettivi degli alunni con disabilità e la conseguente trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto. Diritti che negli ultimi anni, sono stati negati a favore di esigenze di cassa e di bilancio, malgrado la Corte Costituzionale, con la sentenza n.80 del 2010 ha stabilito che tra l’esigenza effettiva di garanzia dei diritti fondamentali degli alunni con disabilità e le esigenze di bilancio pubblico, queste ultime devono sempre cedere il passo e arretrare.
Avv. Maurizio Benincasa, Prof. Leonardo Alagna (La Rete dei 65 Movimenti)