Petizione ODS -Attenzione!!!! Diritto allo studio degli alunni con disabilità in pericolo!!!

Petizione ODS -Attenzione!!!! Diritto allo studio degli alunni con disabilità in pericolo!!!Petizione ODS -Attenzione!!!!   FIRMA LA PETIZIONE

 

Per le ore di sostegno non decideranno più genitori ed insegnanti dell’alunno. Genitori e docenti uniti contro la politica del risparmio a danno degli alunni e dei propri figli.

  • FIRMA CONTRO l’abrogazione del terzo e del quinto periodo del comma 5 dell’art. 10 Dl. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera a) Dlgs 66 del 2017, perché così facendo vogliono togliere la quantificazione delle ore di sostegno nel PEI dai compiti del GLHO, per evitare ricorsi:
  • FIRMA CONTRO l’art. 14 della 66/2017 che intende perseguire una continuità didattica di facciata attraverso personale precario anche senza titolo di specializzazione su posti di sostegno, a discrezione del dirigente scolastico e della famiglia senza alcun parametro meritocratico e con criteri del tutto arbitrari.
  • FIRMA A FAVORE della totale trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto per realizzare una effettiva continuità didattica con personale specializzato.

Non siano più i genitori a dover pagare avvocati per vedersi riconosciuto il diritto dei propri figli ad usufruire di un fabbisogno orario di sostegno adeguato ai loro bisogni educativi speciali, ma lo Stato sia garante dei diritti dei bambini ad un’istruzione di qualità e ad una scuola realmente inclusiva su tutto il territorio nazionale. 

Per una scuola dell’uguaglianza e delle pari opportunità, al sud Italia come al nord,

  • Si trasformino tutti i posti in deroga sul sostegno in organico di diritto nella prossima legge di bilancio.
  • Si rivendichi il diritto degli alunni diversamente abili ad avere un insegnante specializzato di ruolo, mirando alla definitiva continuità didattica, affiancando alla lotta per il rientro definitivo nella propria provincia degli insegnanti trasferiti o mantenuti fuori sede con algoritmi fallaci della 107/2015, la lotta per l’assunzione dei docenti specializzati ancora precari, per distribuire in modo più equo le risorse e per garantire anche nel meridione maggiore professionalità, continuità, esperienza sul campo e pari opportunità.
  • si quantifichi con esattezza il numero dei posti necessari per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità e si metta fine alla pratica della decretazione annuale degli Uffici Scolastici Regionali per la concessione di posti in deroga annuali, alla base della attuale discontinuità didattica.
  • si proceda alla definizione di un censimento che quantifichi con esattezza il numero degli insegnanti di sostegno specializzati sul sostegno titolari di cattedra che ogni anno fanno richiesta di trasferimento interprovinciale e che non vengono accolte per mancanza di organico di diritto.
  • si proceda alla definizione di un censimento che quantifichi con esattezza il numero degli insegnanti di sostegno specializzati sul sostegno e ancora precari.
  • Si proceda alla definizione di percorsi di specializzazione sul sostegno in accordo con le Università italiane, di qualità e qualificanti per un intervento didattico-educativo specifico e inclusivo, alla luce di una cronica carenza di personale su tutto il territorio nazionale, promuovendo concorsi per l’assunzione di personale solo dopo avere definito un piano di rientro e un piano di assunzione dei residuali nelle graduatorie degli specializzati.

Per una scuola inclusiva e di qualità, genitori ed insegnanti, contrastino in ogni modo, anche attraverso la firma della presente petizione, l’attuazione di quegli articoli del Dlgs 66/2017 che inficiano il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Queste le ragioni della richiesta della firma della presente petizione:

A Normativa Vigente

A normativa vigente, grazie all’art. 10 comma 5 del D.L. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, (normativa introdotta dopo l’intervento della Corte Cost. sentenza n. 80 del 2010), il gruppo pluridisciplinare di cui all’art. 12, comma 4 legge 1992, n. 104 (GLHO), in sede di formulazione del PEI elabora proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione dell’alunno con disabilità.

Allo stato attuale i gruppi di lavoro multidisciplinari finalizzati all’ integrazione e inclusione degli alunni sono quelli previsti dall’art. 12 comma 5 e dal DPR 1994 n. 381800, cioè i gruppi di lavoro che redigono il PEI e il PDF (GLH). Solo infatti nella redazione di questi atti si realizza quel momento fondamentale pluridisciplinare dove saperi, conoscenze ed esperienze diverse si incontrano, con la partecipazione della famiglia, per redigere e predisporre atti relativi all’ alunno/a che “si conosce bene” e di cui si immaginano e costruiscono percorsi educativi e formativi ad personam per la sua piena crescita su tutte le aree di sviluppo.

Come è noto, sulla scorta di tale disposizione, ancora in essere, sono fiorite nel nostro Paese tutta una serie di prassi che vedono il gruppo sopra descritto indicare nell’ambito del PEI o negli altri atti propedeutici, non solo l’individuazione delle risorse e dei sostegni necessari, ma soprattutto la quantificazione o se vogliano l’indicazione specifica delle ore di sostegno necessarie per realizzare compiutamente  il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.

Tale modalità operativa, imposta da una norma di legge, garantisce la certezza del diritto e la soggettività e allineamento dello stesso ai reali bisogni educativi e didattici dell’alunno/a. Certezza del diritto e soggettività che invece scompare del tutto nel testo del Dlgs 66 del 2017, atteso che l’art. 18 comma 1 lettera a) prevede l’abrogazione del terzo e del quinto periodo del comma 5 dell’art. 10 Dl. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, senza che un altrettanto specifico potere venga attribuito ad altri organi.

Come interviene il Dlgs. 66/2017

Il nuovo art. 5 comma 2 lettera b) della 66/2017 mira a sostituire l’attuale articolo 12 comma 5 della legge 104,  introducendo “il profilo di funzionamento” quale strumento che  accorpa in un unico atto “la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale”.

L’art. 5 comma comma 3 dlgs 66 del 2017 definisce in modo chiaro che la redazione dell’atto “profilo di funzionamento” determinante sotto il profilo del diritto all’istruzione, allo studio e all’inclusione scolastica, per il frutto del  combinato disposto dell’espulsione della componente docenti specializzata, nonché ruolo subordinato a mera partecipazione della medesima componente scolastica,  è di fatto attribuito prevalentemente solo alla componente sanitaria (lettera c)

Ma alla commissione che redige il profilo di funzionamento  la norma attribuisce solo il potere di “definire le competenze professionali e la tipologia di sostegno e delle risorse strutturali”, esattamente quello che ancora oggi viene fatto nella prassi ad opera della componente sanitaria che redige la DF o della componente pluridisciplinare in caso di accorpamento della DF con il PDF.  

Ma un conto è definire la necessità di una figura professionale e la tipologia, altra è definirne l’esatta indicazione del numero delle ore soprattutto del docente di sostegno (aspetto quantitativo non indifferente).

Si tratta di una questione rilevantissima non solo sotto il profilo concreto dell’effettiva garanzia del diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione scolastica, ma soprattutto sotto il versante giuridico della certezza del diritto e dell’impugnabilità degli atti che negano quel diritto.

L’assenza di una disposizione normativa specifica si traduce in un’ evidente illegittimità costituzionale del testo, perché ciò determina un travalicamento palese dell’oggetto della delega che non ha neppure previsto una ipotesi di tale genere, né può ritenersi il potere delegante estensivo dal potere delegato fino al punto di ledere irrimediabilmente i diritti costituzionali degli alunni con disabilità.

La richiesta è quindi quella di mantenere il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell’art. 10 del D.L. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, da cui discende l’attribuzione al gruppo pluridisciplinare definito all’art. 12, comma 4 legge 1992, n. 104, tale da rendere chiara l’attribuzione al GLHO  della redazione del PEI e del PDF dell’alunno con disabilità con l’esatta attribuzione delle ore di sostegno e delle ore di assistenza specialistica.

Un richiamo ai principi Costituzionali

Del resto, citando alcuni passi della sentenza della Corte Costituzionale n°80/10:“Non è legittimo lasciare alla discrezionalità politica dei bilanci la esigibilità o meno del diritto allo studio degli alunni con disabilità”. “Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”

Inoltre il la 66/2017 intende perseguire attraverso l’art. 14 una continuità didattica di facciata attraverso  personale precario anche senza titolo di specializzazione su posti di sostegno, a discrezione del dirigente scolastico e della famiglia senza alcun parametro meritocratico e con criteri del tutto arbitrari.

Fare discendere l’attribuzione di incarichi di insegnamento del sostegno a tempo determinato è in primo luogo in linea con la chiamata diretta appena bocciata dal Ministro Bussetti e oggetto di migliaia di manifestazioni di protesta da parte della categoria degli insegnanti ed in contrasto con l’impianto normativo che regolamenta la chiamata dei supplenti che attendono in graduatoria, secondo una successione che discende da un punteggio acquisito in anni di lavoro precario e di studio. Cancellare tutto questo attraverso una scelta del dirigente e su richiesta del genitore, significa mercificare il ruolo dell’insegnante e aprire una nuova stagione della scuola pubblica italiana, dove addirittura l’insegnante verrebbe scelto, del resto, come previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107  del 2015, solo per non più di tre anni.

Nella stessa norma stabilita per affermare la continuità didattica, si legge anche che dopo tre anni di incarico, il supplente, sebbene privo di specializzazione, non potrà più ricevere ulteriori incarichi!

Questione molto importante e che nessuno ha mai sollevato, nonostante un vago richiamo alla precedenza contenuto al comma 3 dell’art.14, quando si riporta : “ferma restando la disponibilità  dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato”, ci si dimentica totalmente della priorità dell’insegnante di ruolo, costretto a dover chiedere assegnazione provvisoria annualmente, ma a cui non viene minimamente riservata la possibilità di poter rimanere per continuità didattica sullo stesso alunno degli anni precedenti, come e peggio dei precari, costretti ad inseguire una stabilizzazione non più della tipologia del contratto, bensì della propria professione e vita, essendo stati costretti da un algoritmo impazzito e dissennato ad essere titolare sulla carta al nord per poi essere assegnato puntualmente quasi sempre nella propria provincia, ma in una scuola a caso e non permettere in alcune province, il rientro di personale specializzato fuori sede recante richiesta di mobilità annuale.

Anche per gli alunni seguiti da questi insegnanti dovrebbe essere possibile la continuità didattica, che nella norma del d.lgs. viene però totalmente dimenticato. Anzi, quest’ultimo rischia addirittura di non ottenere neanche l’assegnazione provvisoria per via del richiamato articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 citato nel comma 4 dell’articolo 14 dl 66/2017:

“Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”.

La trasformazione dei posti in deroga di sostegno in organico di diritto:

  1. E’ un atto di civiltà da parte dello Stato nei confronti del cittadino che ha una disabilità;
  2. non danneggerebbe le casse erariali come fatto sinora;
  3. eliminerebbe tutti i casi pendenti presso i Tribunali che potrebbero occuparsi di cose più complesse;
  4. eliminerebbe dell’80% le pratiche relative alle domande di trasferimento e del 90% qelle relative alle assegnazioni provvisorie, liberando di inutili incombenze gli Uffici Scolastici Provinciali e regionali;
  5. garantirebbe la continuità didattica per gli alunni e la continuità familiare degli insegnanti;
  6. determinerebbe un piano di rientro dei docenti meridionali immotivatamente allontanati dalle proprie province;
  7. determinerebbe un conseguente piano di assunzioni a tempo indeterminato di chi ancora giace nelle graduatorie provinciali nelle stesse province ove i candidati risiedono;
  8. aprirebbe una florida stagione accademica per fare fronte alla formazione di 30.000 nuovi specializzandi su tutto il territorio nazionale;
  9. metterebbe a tacere ogni inutile polemica su chi in questo Paese avrebbe più diritto a divenire insegnante specializzato per vocazione o meno;
  10. renderebbe meno gravoso il lavoro delle segreterie delle scuole, alla ricerca dell’insegnante di sostegno che non c’è.

P.S. Sullo stesso argomento tutti gli interessati potranno aderire ad un ricorso, patrocinato da Osservatorio Diritti Scuola (costo a totale carico di ODS), volto alla trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto. Se sei interessato clicca qui per aderire al ricorso ad adiuvandum.